Sez. 2, Sentenza n. 9363 del 17/04/2013 (Rv. 625723 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)