Sez. L, Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024 (Rv. 671884-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione crediti previdenziali - Opposizione - Vizi attinenti al merito della pretesa - Legittimazione passiva dell'incaricato della riscossione - Esclusione - Notifica dell'opposizione all'incaricato della riscossione solo ai fini di litis denuntiatio - Possibilità anche in caso di opposizione ad avviso di addebito - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese di giudizio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)