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Sez. L, Sentenza n. 8808 del 04/04/2008 (Rv. 602870 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Regolamento di fondo aziendale integrativo del trattamento pensionistico - Interpretazione delle disposizioni - Compito del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di previsioni del regolamento di un fondo circa la riscattabilità dell'anzianità presso precedenti datori di lavoro.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602870-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

L'interpretazione delle disposizioni del regolamento di un fondo aziendale integrativo del trattamento pensionistico obbligatorio a carico del sistema pubblico di previdenza, non avendo il regolamento valore di legge o di normazione secondaria, costituisce accertamento di fatto - al pari dell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune- e, come questa, è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale oppure per vizio di motivazione; in tal caso, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendo invece limitarsi a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative rispetto a quelle proposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento al Fondo integrativo pensioni gestito da alcune banche, aveva interpretato le disposizioni del regolamento del fondo sulla base dei soli criteri ermeneutici letterali, ritenendo che le stesse consentivano ai lavoratori di riscattare l'anzianità precedentemente maturata alle dipendenze di altro datore, ma solo ai fini del trattamento di vecchiaia e non anche di quello di anzianità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)