Sez. L, Sentenza n. 4005 del 21/02/2007 (Rv. 595564 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo integrativo per il personale della Cassa di Risparmio di Torino - Trattamento pensionistico - Disciplina applicabile - Requisito dei trentacinque anni di anzianità contributiva - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In tema di Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino, alla stregua dell'art.3, comma 19, della legge n.335 del 1995 - che ha travolto le norme di salvaguardia introdotte con l'art. 8 del d.lgs. n.503 del 1992 per i soggetti che avessero maturato i venti anni di anzianità al 31 dicembre 1992 - , sono estese alle gestioni dei Fondi integrativi dei bancari, di cui al d.lgs. n.357 del 1990, le condizioni previste per l'AGO, ivi compreso il requisito dei trentacinque anni di anzianità contributiva di cui all'art. 1, comma 25, "quale che sia il momento del pensionamento", non rinvenendosi nella legge n.335 del 1995 alcuna disposizione di salvaguardia del più favorevole requisito contributivo di venti anni per il diritto a pensione di anzianità, in considerazione dell'eliminazione del diritto ai trattamenti di anzianità conseguiti, presso i Fondi integrativi, con un'anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni e dello sfavore con cui il legislatore degli anni 1990 ha considerato le pensioni di anzianità, provvedendo a bloccarle e quindi a sottoporle alle nuove regole di cui alla legge n.335 del 1995
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Legge 30/07/1990 num. 218, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., DPR 02/09/1960 num. 1293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)