Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 23/06/1972 (Rv. 359347 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI LIQUIDAZIONE APPROVATE CON RD N 1403 DEL 1922 - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE SULLA RENDITA LIQUIDATA - INESISTENZA - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA CONVERTITA IN UN DEBITO DI VALUTA - SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI LIQUIDAZIONE APPROVATE CON RD N 1403 DEL 1922 - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE SULLA RENDITA LIQUIDATA - INESISTENZA - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA CONVERTITA IN UN DEBITO DI VALUTA - SUSSISTENZA.*
Per quanto attiene alla liquidazione del danno da invalidita permanente, le tabelle di liquidazione del reddito approvate con RD n 1043 del 1922 sono il risultato di un complesso calcolo attuariale, il quale converte il debito per il lucro cessante futuro in una somma capitalizzata che e ragguagliata ai valori medi della remunerazione e alle loro successive variazioni. In conseguenza, essendo il compendio della rendita comprensivo dello sviluppo globale delle remunerazioni decurtate o perdute, non vi e luogo a rivalutazione sulla rendita liquidata, ma solo il diritto agli interessi legali sulla somma convertita in un debito di valuta. (Conf 468'71, mass n 350086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)