Sez. L, Sentenza n. 4433 del 14/04/1993 (Rv. 481833 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione | Integrazione al minimo di pensione di reversibilità - Diritto ai ratei scaduti ma non ancora liquidati - Prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. - Operatività - Perenzione di diritti sostanziali per il decorso del termine decennale ex art. 47, secondo comma, d.P.R. n. 639 del 1970 - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione
In tema d'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., il credito relativo a ratei scaduti ma non ancora liquidati può estinguersi - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1989 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 67 del 1988) - solo per effetto del decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.), restando escluso che determini perenzione di diritti sostanziali l'inutile decorso del termine decennale previsto, per la proposizione della domanda giudiziale, dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, il quale ha natura di decadenza di ordine procedimentale, ossia ha la mera funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che l'assicurato, dopo la scadenza del termine procedimentale predetto, non può adire il giudice valendosi della domanda amministrativa o dei ricorsi precedentemente proposti, ma deve preventivamente riattivare la procedura amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)