Sez. 2, Sentenza n. 3396 del 07/11/1974 (Rv. 371910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DUPLICE FONDAMENTO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DUPLICE FONDAMENTO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
La responsabilita del datore di lavoro ex art 2116 cod civ si fonda sul duplice presupposto di fatto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della pensione che ne sia derivata. Per cui non puo iniziarsi il corso della prescrizione della correlativa pretesa risarcitoria fino a che entrambi questi fatti non si siano verificati: non prima, cioe, che, col cessare del rapporto di lavoro, il pregiudizio del dipendente assuma concretezza e dimensione; ed anche dopo, qualora solo in seguito vengano a maturarsi tutti gli altri requisiti di legge, e solo a causa della omessa o irregolare contribuzione il dipendente si senta negare in tutto o in parte dall'ente assicuratore la prestazione alla quale avrebbe diritto. (V 1304'71, mass n 351502).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)