Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 08/05/1971 (Rv. 351502 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
Il termine prescrizionale dell'Azione ex art 2116 cod civ comincia a decorrere soltanto dal momento in cui, essendosi verificato l'evento rischio coperto dall'Assicurazione, l' istituto previdenziale abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato, in tutto o in parte, di corrispondere la pensione, salvo che il rapporto di lavoro si sia estinto successivamente, nel qual caso la prescrizione decorre dalla data di tale Estinzione. (V 3001'68, mass n 335839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)