Sez. L, Sentenza n. 7184 del 06/08/1996 (Rv. 498983 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione ai mutilati e invalidi civili "ex lege" 1971 n. 118 - Requisito sanitario - Totale inabilità lavorativa - Nozione - Idoneità del soggetto alla cura della propria persona e allo svolgimento delle faccende domestiche - Compatibilità con l'inabilità lavorativa - Configurabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La totale inabilità lavorativa richiesta per la concessione della pensione ai mutilati ed invalidi civili, ex art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, va intesa (non diversamente dall'inabilità prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in tema di diritto a pensione ordinaria di invalidità) quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività ma una "attività lavorativa", e pertanto non può essere esclusa per la sola circostanza che l'infermità riscontrata consente tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche non essendo tale attività equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)