Sez. L, Sentenza n. 1337 del 03/02/1993 (Rv. 480665 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Pensione di invalidità - Riconoscimento - Inabilità - Richiesta - Estremi - Possibilità di prendersi cura della propria persona e della propria casa - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere
L'inabilità richiesta ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 postula la permanente ed assoluta impossibilità di svolgere non già qualunque attività, ma un'attività lavorativa, e pertanto non può essere esclusa per la sola circostanza che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di prendersi cura della propria persona e della propria casa, in quanto l'attività di casalinga svolta nella propria abitazione non è del tutto equiparabile, ai fini previdenziali, all'attività lavorativa propria del lavoro domestico subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)