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Sez. 3, Sentenza n. 5267 del 11/05/1991 (Rv. 472107 - 01)

Deposito (contratto di) - Magazzini generali (deposito alla "rinfusa") - In genere (responsabilità dei magazzini) | Responsabilità "ex recepto" - Liberazione - Caso fortuito - Rilevanza - Limiti - Allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche - Invocabilità del fortuito per la eccezionalità del fenomeno - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472107-01

Deposito (contratto di) - Magazzini generali (deposito alla "rinfusa") - In genere (responsabilità dei magazzini)

In tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilità "ex recepto" (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell'idoneità dei locali o recupero delle merci), è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1787, Regio Decr. Legge 01/07/1926 num. 2290 art. 10, Regio Decr. 16/01/1927 num. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)