Sez. 3, Sentenza n. 6592 del 12/06/1995 (Rv. 492791 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Liberazione da responsabilità - Prova relativa - Onere a carico del depositario.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non conforme al dovere di diligenza, nella custodia di un veicolo, la mancata adozione da parte del depositario di mezzi antincendio che avrebbero impedito la distruzione o il danneggiamento della cosa depositata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)