Sez. 1, Sentenza n. 9707 del 03/07/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146049 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DERIVAZIONE CONGIUNTA DALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E DA MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI DEL CORREO - SOLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AL COIMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA INAMMISSIBILE PER CAUSA ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - DERIVAZIONE CONGIUNTA DALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE E DA MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI DEL CORREO - SOLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AL COIMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA INAMMISSIBILE PER CAUSA ORIGINARIA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art 203 cod proc pen deriva congiuntamente dalla dichiarazione di impugnazione e dai motivi non esclusivamente personali e non gia dall'una o dagli altri, stante il valore copulativo e non disgiuntivo della particella 'è inserita nel testo della norma fra le espressioni 'dichiarazione di impugnazioné e 'motivì. Pertanto al coimputato la cui impugnazione sia inammissibile per causa originaria non si estendono per effetto della sola dichiarazione di gravame ritualmente presentata dal correo le cause sopravvenute di Estinzione del reato ex art 152 cod proc pen. (contra mass n 141790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)