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Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 17/01/1979 Ud. (dep. 13/04/1979) Rv. 141790 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI RICORSO ESCLUSIVAMENTE PERSONALI - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AI NON RICORRENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141790-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - CASSAZIONE - RICORSO - EFFETTO ESTENSIVO - MOTIVI DI RICORSO ESCLUSIVAMENTE PERSONALI - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA SOPRAVVENUTA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESTENSIONE AI NON RICORRENTI - AMMISSIBILITA.*

L'effetto estensivo dell'impugnazione, ex art 203 cod proc pen, si verifica anche in presenza di motivi di ricorso esclusivamente personali, qualora sopravvenga una causa di Estinzione del reato. In tal caso, infatti, la sentenza impugnata viene annullata ex officio, in forza dell'art 152 cod proc pen, per un motivo obbiettivo e non in accoglimento dei motivi proposti dal ricorrente, che pertanto divengono irrilevanti siano o non siano esclusivamente personali. D'altra parte, l'art 203 primo comma non esclude una efficacia estensiva della sola dichiarazione d'impugnazione, dal momento che, secondo la lettera della disposizione di legge, al coimputato non ricorrente giovano "la dichiarazione d'impugnazione e i motivi", dove la "e" puo intendersi anche in senso disgiuntivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 204, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)