Sez. 3, Sentenza n. 4897 del 11/11/1977 (Rv. 388498 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI - INAMMISSIBILITA.*
Anche nel caso di assoluzione per insufficienza di prove da un reato e preclusa al giudice civile l'affermazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, giacche, avendo il giudice penale escluso la sussistenza del reato, non e dato al giudice civile - salvo le ipotesi di sopravvenuta Estinzione del reato e di mancata proposizione di querela et similia - affermarne l'esistenza per il ristoro dei danni morali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)