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Sez. 3, Sentenza n. 10201 del 29/11/1994 (Rv. 488904 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Presupposto - Fatto costituente reato - Assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove - Risarcimento del danno non patrimoniale in sede civile - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488904-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il risarcimento dei danni non patrimoniali postula che la responsabilità dell'autore di un fatto illecito sia affermata in base all'accertamento di un fatto che integri gli estremi di un reato. Ne consegue che se il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente sia stato assolto con sentenza irrevocabile in sede penale dall'imputazione di omicidio colposo con formula dubitativa, il giudice civile non può riconoscere il diritto al risarcimento del danno in parola, essendo stata esclusa la sussistenza del reato che di quel diritto costituiva il presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)