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Sez. 3, Ordinanza n. 3109 del 04/03/2002 (Rv. 552779 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Determinazione del giudice competente - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552779-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Nel caso di continenza di cause, la competenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., del giudice preventivamente adito sussiste anche quando la causa successivamente proposta sia quella contenente - atteso che la citata norma non assume il dato del maggior valore della causa ad elemento determinativo del giudice competente - , ed è esclusa solo se la causa posteriore esuli "ratione valoris" dai limiti della cognizione del giudice adito preventivamente o rientri nella competenza per materia o funzionale del giudice adito successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)