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Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 01/03/1988 (Rv. 457998 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA RATIONE VALORIS OVVERO FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - ISTANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PROPOSTA DINANZI AL SECONDO GIUDICE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457998-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA RATIONE VALORIS OVVERO FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - ISTANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PROPOSTA DINANZI AL SECONDO GIUDICE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITÀ.*

Nel caso di continenza di cause, la Competenza in ordine ad entrambe, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., del giudice preventivamente adito sussiste anche quando la causa successivamente proposta si atteggi a contenente di quella instaurata per prima - atteso che la citata norma non assume il dato del maggior valore della causa ad elemento determinativo del giudice competente - ed è esclusa solo se la causa posteriore esuli ratione valoris dai limiti della cognizione del giudice adito per primo o rientri nella Competenza per materia o funzionale del giudice adito per secondo. Quest'ultima ipotesi, peraltro, non è ravvisabile per il semplice fatto che tale secondo giudice sia stato richiesto anche della convalida di un sequestro conservativo, atteso che il giudice del merito, cui è riservata la convalida o meno del rimedio cautelare, deve essere, appunto, individuato secondo le regole determinative o modificative della Competenza, compresa in queste la stessa norma sopra citata. (V 5506/86, mass n 448029; (V 88/79, mass n 396132; (V 1005/78, mass n 390342; (V 916/77, mass n 384522; (contra 3169/72, mass n 360955; (contra 121/71, mass n 349484).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)