Sez. L, Sentenza n. 2004 del 03/06/1976 (Rv. 380824 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - IN GENERE - ESTENSIVA - NORME DI CARATTERE ECCEZIONALE E DI DIRITTO SINGOLARE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITA - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - IN GENERE - ESTENSIVA - NORME DI CARATTERE ECCEZIONALE E DI DIRITTO SINGOLARE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITA - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*
Nei confronti delle norme di carattere eccezionale e preclusa l'interpretazione analogica, non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre, sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realta il legislatore, stando all'obiettiva ratio della norma medesima, ha inteso ricomprendervi. A detti principi non si sottraggono le norme di diritto singolare, essendo pur esse suscettibili di interpretazione estensiva, nell'ambito della speciale materia cui si riferiscono. (V 788/53; (V 894/43).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)