Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 06/05/1997 Cc. (dep. 06/06/1997) Rv. 208386 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Tribunale del riesame che accerti che l'imputato è fuggito e resta fuggitivo - Sufficienza ai fini dell'esigenza cautelare.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nel caso in cui il Tribunale per il riesame accerti che l'imputato è fuggito e resta fuggitivo, tanto basta ai fini della ravvisata esigenza cautelare del "pericolo di fuga" di cui all'art. 274 lett.b) cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)