Sez. 3, Sentenza n. 1963 del 25/05/1995 Cc. (dep. 12/10/1995) Rv. 202781 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Concreto pericolo di fuga - Valore sintomatico dello stato di latitanza - Rilevanza - Prognosi di condanna superiore a due anni - Riferimento esplicito nel provvedimento del giudice - Omissione - Irrilevanza - Prognosi implicita - Possibilità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In tema di valutazione del concreto pericolo di fuga, lo stato di latitanza può essere legittimamente assunto come sintomo indubbio di una propensione ostruzionistica dell'imputato a sottrarsi al processo e alla eventuale esecuzione della pena e non è contraddetta da una generica disponibilità a presentarsi per un interrogatorio spontaneo rappresentata all'autorità giudiziaria tramite il difensore, mentre la prognosi della irrogazione di una pena superiore a due anni di reclusione può ritenersi implicitamente formulata quando la pena edittale superi congruamente tale limite e il giudice, nell'emettere o nel confermare la misura, non faccia riferimento alla pena prevedibilmente comminabile. Comunque ogni eccezione relativa alla omissione o al contenuto del giudizio prognostico deve essere sollevata tempestivamente avanti al giudice di merito e non può esserlo per la prima volta avanti al giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)