diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5296 del 16/11/1978 (Rv. 395066 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395066-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ERRORI MATERIALI - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito (nella specie, si leggeva, in motivazione, l'espressione "a distanza superiore" anzi che "a distanza inferiore"), suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, non possono essere dedotti come motivo di ricorso per Cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimita delle decisioni impugnate. (Conf 3355/73, mass n 367227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)