Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 20/02/2006 (Rv. 586782 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errori materiali - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate. (Nella fattispecie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, la quale riportava una data errata della notificazione dell'atto di precetto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)