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Sez. 1, Sentenza n. 58 del 15/01/1969 (Rv. 337887 - 01)

CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CONDIZIONI - AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337887-01

CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CONDIZIONI - AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - DIFFERENZE.*

Mentre nell'ipotesi di concorrenza sleale e sufficiente che l'atto relativo sia idoneo a danneggiare l'altrui azienda, sicche non occorra che si sia effettivamente verificato un danno e la colpa si presume sussistente, per l'applicazione dell'art 2043 cod civ e indispensabile accertare la sussistenza, sia pure in via generica, del danno, oltre alla dimostrazione, da fornirsi dall'attore, del dolo o della colpa dell'agente. (Conf n 1561-66, massima n 323108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)