diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1561 del 17/06/1966 (Rv. 323108 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IN GENERE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIFFERENZA RISPETTO ALLA AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323108-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - IN GENERE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIFFERENZA RISPETTO ALLA AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE.*

Mentre nell'ipotesi di concorrenza sleale e sufficiente che l'atto relativo sia idoneo a danneggiare l'altrui azienda, per cui non occorre che siasi effettivamente verificato un danno, e la colpa si presume ai sensi dell'art. 2600 cod.civ., per l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e indispensabile accertare la sussistenza, sia pure in via generica, di un danno, oltre la dimostrazione, da fornirsi dall'attore secondo i principi generali, del dolo o della colpa dell'agente. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)