Sez. 3, Sentenza n. 4839 del 02/06/1987 (Rv. 453479 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PROCEDIMENTO GIÀ CONCLUSO CON SENTENZA DEFINITIVA ANCORA IMPUGNABILE E NUOVO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI E PER LO STESSO OGGETTO PROPOSTO DAVANTI AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER L'EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - PROCEDIMENTO GIÀ CONCLUSO CON SENTENZA DEFINITIVA ANCORA IMPUGNABILE E NUOVO GIUDIZIO TRA LE STESSE PARTI E PER LO STESSO OGGETTO PROPOSTO DAVANTI AD UN GIUDICE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE PER L'EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA PREDETTA SENTENZA - LITISPENDENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Tra un procedimento già concluso con sentenza definitiva, per il quale però è ancora aperto il termine per l'impugnazione, ed un giudizio nuovo tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, in primo grado e davanti ad un giudice diverso da quello competente per l'impugnazione della prima decisione, non esiste litispendenza perché, fin quando l'impugnazione non è proposta, non vi è altro giudice investito della stessa causa e, di conseguenza, manca la simultaneità dell'Esercizio della funzione giurisdizionale da parte di giudici diversi in ordine allo stesso oggetto e fra le stesse parti, non essendo sufficiente a determinare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. l'astratta possibilità della impugnazione. (V 1713/82, mass n 419548; (Conf 656/85, mass n 438860; (Conf 5609/84, mass n 437285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)