Sez. U, Sentenza n. 398 del 15/07/1999 (Rv. 528589 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Insussistenza al momento della pronuncia del giudice successivamente adito - Rilevanza - Rinuncia e accettazione avvenute nel precedente giudizio così estinto - Declaratoria di estinzione - Necessità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione; questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)