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Sez. U, Sentenza n. 398 del 15/07/1999 (Rv. 528589 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Insussistenza al momento della pronuncia del giudice successivamente adito - Rilevanza - Rinuncia e accettazione avvenute nel precedente giudizio così estinto - Declaratoria di estinzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528589-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione; questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)