Sez. L, Sentenza n. 1875 del 08/03/1990 (Rv. 465761 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - EFFETTIVITÀ DELLE RAGIONI IMPRENDITORIALI E IMPOSSIBILITÀ D'IMPIEGO DEL DIPENDENTE - ONERE DELL'IMPRENDITORE - ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PREVEDENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA L'OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE DI RIASSUMERE I DIPENDENTI LICENZIATI - EFFICACIA DEROGATORIA AL PREDETTO ONERE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - EFFETTIVITÀ DELLE RAGIONI IMPRENDITORIALI E IMPOSSIBILITÀ D'IMPIEGO DEL DIPENDENTE - ONERE DELL'IMPRENDITORE - ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PREVEDENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA L'OBBLIGO DELL'ACQUIRENTE DI RIASSUMERE I DIPENDENTI LICENZIATI - EFFICACIA DEROGATORIA AL PREDETTO ONERE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In caso di licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, mentre sfugge al controllo la scelta di natura economica ed organizzativa nei profili di congruità ed opportunità, in ossequio al principio della libertà di iniziativa dell'imprenditore, è invece Onere dello stesso dimostrare tanto l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento che l'impossibilità dell'impiego del dipendente licenziato all'interno dell'organizzazione aziendale, in mansioni anche diverse, purché equivalenti a quelle in precedenza svolte. Nè tale Onere trova deroga in caso di accordo collettivo integrativo che preveda, in ipotesi di subentro di un imprenditore ad un altro nella gestione di una mensa aziendale, l'Obbligo del primo di riassumere i dipendenti licenziati dal secondo, atteso il carattere inderogabile della disciplina sul giustificato motivo di licenziamento, con la conseguenza che l'accordo suddetto deve ritenersi nullo limitatamente alla liberazione dell'imprenditore uscente dall'Obbligo di impiego di un suo dipendente per il solo fatto del subentro nella gestione di un nuovo imprenditore. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - con riferimento all'accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva del 9 aprile 1979, modificato dall'accordo del 13 ottobre 1981 - aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente dell'imprenditore uscente, ancorché fosse mancata la prova della impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, sulla base del solo rilievo che l'accordo citato prevedeva l'Obbligo di riassunzione da parte dell'imprenditore subentrante). (V 2364/89, mass n 462785; (V 4294/86, mass n 447060).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)