Sez. L, Sentenza n. 4294 del 27/06/1986 (Rv. 447060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CUI IL LAVORATORE È ADDETTO - COLPA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CUI IL LAVORATORE È ADDETTO - COLPA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.*
Qualora il lavoratore non possa più svolgere le mansioni cui sia addetto e l'impedimento sia conseguenza di colpa del medesimo, è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni suddette, senza che egli debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto di lavoro nell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria quando l'impedimento non sia addebitabile al lavoratore. (nella specie ad un lavoratore, dipendente della società aeroporti di Roma e addetto al servizio di controllo delle infrastrutture aeroportuali, era stato ritirato il tesserino di accesso alla zona aeroportuale da parte della guardia di finanza che aveva invitato la società a non utilizzare il lavoratore in zone contigue ai varchi doganali). (V 2191/82, mass n 420060; (V 6126/81, mass n 416922).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)