Sez. 2 - , Ordinanza n. 26267 del 11/09/2023 (Rv. 668973 - 01)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati personali da parte dell’Amministrazione - Limiti - Modalità - Trasparenza dell’Amministrazione - Proporzionalità.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n.196 del 2013, i soggetti pubblici, nel pubblicare dati personali, devono attenersi al principio imperativo ed inderogabile della minimizzazione e necessità della diffusione, privilegiando, se del caso, la pubblicazione di dati anonimi e osservando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità; ne consegue che, anche nell'esercizio del controllo sull'agire dell'amministrazione, devono essere attuate forme di pubblicità delle informazioni la cui conoscenza sia ragionevolmente ed
effettivamente connessa all'esercizio del predetto controllo, nel rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 19, Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)