diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33257 del 11/11/2022 (Rv. 666311 - 02)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati sensibili riguardanti i vincitori di un bando per l’assegnazione di sovvenzioni e sussidi scolastici da parte dell’Amministrazione - Violazione del diritto alla riservatezza - Superamento della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689 del 1981 - Deduzione sulla conformità della condotta al bando - Esclusione - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666311-02

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'amministrazione che, in violazione del diritto alla riservatezza, abbia pubblicato dati sensibili relativi ai vincitori di un bando per l'assegnazione di

sovvenzioni e sussidi scolastici, non può vincere la presunzione di colpa, dettata dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, sostenendo di essersi conformata a un provvedimento dirigenziale provinciale, qualora non abbia fatto il possibile per evitare la violazione contestata, eventualmente attivandosi per ricevere un qualificato ed affidabile riscontro della liceità della pubblicazione.

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)