Sez. 1, Sentenza n. 993 del 14/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207186 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione - Ordinanza che dispone perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato - Non è tale.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Non costituisce alcuna forma di manifestazione anticipata di convincimento sul fatto oggetto dell'imputazione - legittimante la ricusazione del giudice - l'uso, da parte di questi, nel provvedimento con cui dispone perizia sullo stato di mente dell'imputato, di formula rituale con cui è conferito al perito l'incarico di accertarne "la capacità di intendere e di volere al momento del fatto".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)