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Sez. L, Sentenza n. 12561 del 27/08/2003 (Rv. 566321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Trasferimento ed assegnazione a mansioni inferiori - Illegittimità del mutamento di mansioni - Conseguenze - Illegittimità del trasferimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle espletate nella sede di provenienza, l'illegittimità di tale mutamento di mansioni non comporta l'illegittimità del trasferimento, se disposto per comprovate esigenze aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)