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Sez. L, Sentenza n. 7789 del 14/07/1993 (Rv. 483159 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Trasferimento legittimo ed assegnazione a mansioni inferiori - Obbligo del datore di lavoro di assegnare al lavoratore mansioni equivalenti e di risarcirgli il danno - Sussistenza - Reintegrazione del lavoratore medesimo nella sede di provenienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483159-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle espletate nella sede di provenienza, l'illegittimità di tale mutamento di mansioni non comporta l'illegittimità del trasferimento, se disposto per comprovate esigenze aziendali, con la conseguenza che il datore di lavoro inadempiente è tenuto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore prima del trasferimento ed al risarcimento dei danni eventualmente cagionati, non già alla reintegrazione del lavoratore medesimo nelle mansioni e nella sede di provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)