Sez. 1, Sentenza n. 1342 del 18/02/1999 (Rv. 523311 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fideiussione attestante il permanere della garanzia nonostante la sottoposizione del contribuente a liquidazione coatta amministrativa - Richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria - Ritardo nella presentazione di detta documentazione - Rilevanza ai fini della decorrenza degli interessi - Ammissibilità - Incondizionata affermazione del giudice tributario del permanere della garanzia nonostante l'apertura della procedura concorsuale e quindi della inutilità del documento - Errore di diritto - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, la richiesta al contribuente, che, dopo aver domandato il rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, di fornire copia della fideiussione, prestata a garanzia dei crediti dell'amministrazione finanziaria secondo quanto prescritto dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con la attestazione del permanere della garanzia nonostante l'apertura della procedura concorsuale, determina la sospensione del corso degli interessi per il periodo di tempo decorso a causa del ritardo con cui il contribuente abbia provveduto alla regolarizzazione della fideiussione. Pertanto, la incondizionata affermazione del giudice tributario del permanere della garanzia nonostante l'apertura di una procedura concorsuale (e, quindi, della inutilità del documento richiesto) oltre a costituire erronea motivazione, ridonda a falsa applicazione dell'art. 38 bis, comma primo, del d.P.R. 633/72, nella parte in cui tale norma dispone che non venga computato, ai fini dell'applicazione degli interessi, "il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)