Sez. 5, Sentenza n. 14930 del 06/07/2011 (Rv. 618561 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza del contribuente - Richiesta dell'Amministrazione di produzione di documenti - Sospensione della decorrenza degli interessi - Durata - Natura del provvedimento - Distinzione dalla disciplina del fermo amministrativo ex r.d. n. 2440 del 1223 - Presentazione della fideiussione - Effetti sul provvedimento di sospensione degli interessi - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel prevedere la sospensione degli interessi sui rimborsi nel periodo intercorrente tra la data della notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, individua un istituto la cui funzione è quella di non far gravare sull'Amministrazione gli oneri ricollegabili ad un ritardo ascrivibile, presuntivamente, alla mancata collaborazione del creditore; tale disciplina si distingue nettamente da quella del fermo amministrativo, prevista dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e non vi interferisce con riguardo alla presentazione, da parte del contribuente, della fideiussione, pure prevista dal medesimo primo comma del citato art. 38-bis ed afferente ai soli debiti tributari scaturenti da atti impositivi che, al momento della istanza di rimborso, possono o debbono ancora essere notificati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)