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Sez. 1, Sentenza n. 16393 del 24/07/2007 (Rv. 599427 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Versamenti in conto capitale - Natura giuridica - Conferimenti atti a incrementare il patrimonio netto - Destinazione - Costituzione di riserva "di capitale" soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo - Diritto alla restituzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599427-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE

I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale; una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma "di capitale", soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 cod. civ.), seppure "personalizzata" o "targata" in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati. Ne consegue che i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d'altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell'assemblea ordinaria essere distribuiti "durante societate" tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2431, Cod. Civ. art. 2432

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)