Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 21/05/2002 (Rv. 554578 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Versamenti del socio alla società - Natura - Diritto alla restituzione - Configurabilità - Condizioni - Interpretazione della reale intenzione dei soggetti del relativo rapporto da parte del giudice di merito secondo le regole ermeneutiche legali - Necessità - Criteri.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE
Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società (nella specie, società in nome collettivo)possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)