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Sez. 5, Sentenza n. 5621 del 10/04/2003 (Rv. 562058 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Canone di locazione corrisposto al dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - AssoggettabilitĂ  nella misura intera - Rimborsi spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562058-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Dalle somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, che non hanno natura risarcitoria, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e che sono pertanto assoggettabili ad IRPEF nella misura intera se percepiti in periodi di imposta anteriori al 1998, vanno esclusi i rimborsi per le spese di viaggio e di trasporto di cose, ai sensi dell'art. 48, comma quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986 (corrispondente alla identica disposizione contenuta nel d.P.R. n. 597 del 1973), purché analiticamente documentate.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)