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Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 16/05/2000 (Rv. 536538 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Contributo concesso al dirigente bancario per differenza canone di locazione in seguito a trasferimento - Componente di reddito soggetta a tassazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536538-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Il trasferimento a diversa sede di lavoro del funzionario dipendente da impresa bancaria non è evento eccezionale, ma è modalità tipica di esecuzione del rapporto di collaborazione del personale direttivo; sicché le spese sostenute dal funzionario per far fronte alle ordinarie esigenze abitative proprie e della sua famiglia, pur se i costi relativi siano aumentati in ragione dello sviluppo del rapporto di lavoro (che abbia comportato il trasferimento ad altra sede), in nessun modo possono essere riferite a prestazioni eseguite a favore dell'impresa di appartenenza e nell'esclusivo interesse di essa e dunque il "contributo" che il datore di lavoro abbia erogato a rimborso, pur se parziale, di simili spese costituisce una componente reddituale soggetta a tassazione.

Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)