Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 28/05/2010 (Rv. 613259 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Pagamento dell'imposta in eccedenza da parte del comproprietario - Rilevanza per altro comproprietario - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il comproprietario, cui sia stato intimato di provvedere al saldo dell'imposta da lui dovuta e non versata, può dimostrare che la medesima imposta è stata, in tutto o in parte, già corrisposta da un diverso comproprietario e sottrarsi al pagamento invocando in suo favore quello eseguito dall'altro, che vi consenta. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito la controversia, ha dichiarato il diritto del ricorrente a detrarre dal suo debito la quota di ICI versata in eccesso da un comproprietario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)