Sez. 5, Sentenza n. 15484 del 30/06/2010 (Rv. 613979 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Comproprietario "pro indiviso" di un immobile - Controversia con l'ente impositore - Litisconsorzio necessario con gli comproprietari - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia tra il titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari - salvo che l'oggetto del contendere, per la sua specifica natura, sia collegato all'immobile unitariamente considerato, per cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i comproprietari - atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è commisurata <<proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso>>, con la conseguenza che ciascuno dei comproprietari ha un rapporto diretto ed esclusivo con il Comune impositore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)