Sez. 6, Ordinanza n. 3488 del 02/11/1999 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215843 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Sentenza della Corte costituzionale del 23 settembre 1998, n.346 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 180 - Estensione alla comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA
Nonostante l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 si riferisca sia alle notificazioni a mezzo posta, sia alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (art. 10 legge cit.), la sentenza della Corte costituzionale del 23 settembre 1998, n. 346, riguarda esclusivamente le notificazioni eseguite per mezzo del servizio postale, previste rispettivamente dagli artt. 170 cod. proc. pen. e 149 cod. proc. civ., e non riguarda le ipotesi di notificazioni con il deposito dell'atto presso la casa comunale (previste rispettivamente dagli artt. 157 cod. proc. pen. e 140 cod. proc. civ), cui segue la comunicazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. La declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 890/1982, non può estendersi alle ipotesi dell'art. 157 cod. proc. pen. e 140 cod. proc. civ., in quanto nei casi di notificazione a mezzo di deposito dell'atto presso la casa comunale, l'ufficiale giudiziario ha già inviato al destinatario l'avviso di deposito, e non v'è ragione perché si imponga all'ufficiale postale di dare un nuovo avviso che è già stato inviato in precedenza. Ma alle notificazioni con deposito presso la casa comunale non può estendersi neppure la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 8 legge n. 890/1982 cit. perché in tali ipotesi, decorso il termine di dieci giorni, l'atto non è restituito al mittente (nel che la Consulta ha ravvisato l'impossibilità o l'estrema difficoltà per il notificatario di rintracciare il plico), ma è depositato presso la casa comunale di residenza del destinatario, il quale ben sa dove poter agevolmente ritirare l'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)