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Sez. 6, Sentenza n. 28303 del 03/03/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225713 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE | Avviso all'imputato con raccomandata - Necessità della spedizione di nuova raccomandata in applicazione dell'art. 8 della l. n. 890 del 1992, nella portata risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità con sent. della Corte costituzionale del 23 settembre 1998, n. 346 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225713-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE

In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la legge prescrive che l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., provveda a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della l. 20 novembre 1992, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il procedimento regolato dall'art. 157 cod. proc. pen. assicura le esigenze di razionalità e garanzia del diritto di difesa affermate dalla Corte costituzionale con la citata sent. n. 346 del 1998, escludendo che con la successiva ordinanza 20 aprile 2000, n. 111 - ove si era ritenuta plausibile la tesi che l'art. 8 della legge n. 890 del 1992 si applichi integralmente alla comunicazione mediante raccomandata prescritta dall'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen. - la Consulta abbia inteso estendere alla norma processuale penale le prescrizioni additive della propria precedente pronuncia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)