Sez. T, Sentenza n. 4900 del 04/03/2026 (Rv. 678315-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Versamento dell'imposta in assenza del pagamento del corrispettivo - Debitore ammesso a procedura concorsuale di durata ultradecennale - Diritto al rimborso del contribuente – Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, poiché la base imponibile dell'imposta è ragguagliata al corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo, è meritevole di accoglimento l'istanza di rimborso presentata dal contribuente che, a seguito di emissione di regolare fattura, ha versato l'imposta senza ricevere il pagamento da un debitore sottoposto a procedura concorsuale di durata ultradecennale non ancora definita, purché risulti ragionevolmente comprovata l'impossibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede di riparto. (Principio affermato in una fattispecie - non soggetta, ratione temporis, al disposto dell'art. 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 - nella quale le società debitrici erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, i cui commissari avevano attestato l'impossibilità di realizzazione del credito vantato dal contribuente).
DPR del 1972 num. 633 art. 26, Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 18, Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)