Sez. 3, Ordinanza n. 31169 del 28/11/2025 (Rv. 676886-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Corresponsione dell’IVA su una somma non dovuta - Indebito oggettivo - Diritto alla ripetizione da parte del cessionario del bene o servizio - Sussistenza - Detrazione operata nella dichiarazione IVA - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) - In genere. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE
La corresponsione di una somma a titolo di IVA su un importo non dovuto integra un pagamento indebito, che il cessionario del bene o servizio è abilitato a ripetere nei confronti del cedente, senza che a ciò osti la circostanza che ne abbia operato la detrazione nella relativa dichiarazione, poiché, in base al meccanismo di neutralizzazione circolare dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperare dal cessionario l'importo indebitamente detratto. (Principio affermato in relazione all'IVA corrisposta dal cliente finale sul costo addebitatogli a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, integrante indebito oggettivo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea, dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988).
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)