Sez. L, Sentenza n. 5749 del 27/06/1997 (Rv. 505508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Azione giudiziale del lavoratore protetto - Accoglimento parziale della domanda - Accertamento di obbligo di assunzione a tempo parziale - Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Interesse alla relativa censura da parte del datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In materia di collocamento obbligatorio, nel caso in cui il giudice abbia accolto parzialmente la domanda proposta dall'appartenente a categoria protetta riconoscendo l'obbligo del datore di lavoro di assumerlo per un orario ridotto (per la ritenuta inesistenza di una più ampia possibilità di collocamento in mansioni confacenti), il datore di lavoro non ha interesse ad impugnare la sentenza per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la dimensione dell'obbligo risulta modificata a suo vantaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)