Sez. L, Sentenza n. 4038 del 03/04/2000 (Rv. 535282 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Iniziale deduzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno - Richiesta, in esito all'espletamento delle prove, di accertamento di un rapporto a tempo parziale - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Se una parte assume, per farne derivare determinate conseguenze, la sussistenza (o la protrazione) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e, in seguito alle prove espletate, richiede invece l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo parziale, il giudice non può qualificare tale domanda come nuova e rifiutarsi di esaminarla, non avendosi in tal caso una non consentita modificazione della domanda ma una mera riduzione della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)