Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 30/06/1997 (Rv. 505578 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE | Accertamento - Mezzi ex art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 - Prova legale - Esclusione - Valutazione di tutti gli elementi acquisiti idonei in ordine a detto stato - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE
L'art. 186 quarto comma D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo (al pari dell'art. 17 legge 18 marzo 1988 n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), non prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Legge 18/03/1988 num. 111 art. 17, DPR 16/12/1992 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)