Sez. 1, Sentenza n. 6639 del 09/05/2002 (Rv. 554252 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE | Accertamento - Procedura ex art. 379 Reg. att. C.d.S. - Infungibilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova dello stato di ebbrezza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE
Ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, le procedure di cui all'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada (utilizzazione dell'etilometro ed analisi dell'aria alveolare) non costituiscono strumento unico ed infungibile di verifica dello stato predetto, che può, per converso, legittimamente ritenersi provato "aliunde", in base ad una adeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di tutti gli elementi acquisiti al processo e ritenuti idonei a dimostrare il detto stato (nella specie, referto ospedaliero). L'art. 186 del codice della strada, che prevede e sanziona la contravvenzione "di guida in stato di ebbrezza", sancisce, peraltro, non una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo (sanzionato, oltretutto, penalmente: art. 186 comma 6 C.d.S.), a carico del guidatore, di sottoporsi ai previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di consentirvi può costituire valido elemento di prova indiziaria della sussistenza stato di ebbrezza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 186 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)